IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  4, 5, 6 e 8 della legge 18 marzo 1968 n. 238,
concernente  nuovi  termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui
all'art.  39  della legge 21 luglio 1965, n. 903, e norme integrative
della medesima;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio
e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  A   decorrere   dal   1   maggio  1968,  le  pensioni  ordinarie  e
supplementari  a  carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i  superstiti  dei  lavoratori
dipendenti,  aventi  decorrenza  anteriore  al  1  maggio  1968, sono
aumentate nella misura di lire 2.400 mensili.