IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli articoli 4, 5, 6 e 8 della legge 18 marzo 1968 n. 238, concernente nuovi termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e norme integrative della medesima; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e per il tesoro; Decreta: Art. 1. A decorrere dal 1 maggio 1968, le pensioni ordinarie e supplementari a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, aventi decorrenza anteriore al 1 maggio 1968, sono aumentate nella misura di lire 2.400 mensili.